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Edilizia libera

di Paolo Carotenuto

Numero 254 - Ottobre 2024

Tutto quello che c’è da sapere sul Decreto Salva casa 2024 e le disposizioni da conoscere in materia di semplificazione edilizia e urbanistica


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Il 28 luglio 2024 scorso il Decreto Legge n.69/2024 meglio conosciuto come DL Salva Casa, è stato ufficialmente convertito nella Legge 105/2024. Questa particolare disposizione apporta molteplici modifiche al Testo Unico Edilizia (TUE);-taglio- infatti grazie alla nuova Sanatoria edilizia 2024 sarà possibile regolarizzare diverse tipologie di irregolarità presenti sugli immobili: difformità formali rispetto allo stato legittimo degli immobili, difformità interne con un regime di tolleranze costruttive più favorevole e difformità parziali o variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio. Il Salva Casa inoltre presta un’attenzione particolare agli abusi edilizi commessi ante ‘77, ovvero prima dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi n. 10/1977. In linea generale la Legge Salva Casa n.105/2024 non ha scadenza. Tuttavia gli abusi e le piccole difformità sanabili sono solo quelle passate e già commesse, non si applica il mini condono edilizio agli abusi futuri. Nel caso delle tolleranze costruttive ed esecutive potranno essere sanati tutti i lavori difformi realizzati prima del 24 maggio 2024 (entrata in vigore del Decreto legge). L’obiettivo principale del Dl n.69/2024 è liberare il mercato edilizio e gli uffici tecnici da quegli edifici non vendibili a causa di piccole difformità o variazioni essenziali che rientrano in un certo perimetro. Rispetto alla versione originaria del Decreto legge, gli emendamenti al Salva Casa hanno apportato non poche modifiche al testo, allargando la sanatoria ad un maggior numero di abusi. Il Decreto Salva Casa apporta importanti modifiche al Testo Unico Edilizia TUE dpr 380/01 facendo rientrare nel regime dell’Edilizia Libera anche: gli interventi di installazione delle VePa, Vetrate Panoramiche scorrevoli amovibili e totalmente trasparenti; Le pergotende e le pergole bioclimatiche a protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. È importante ricordare che per rientrare nel regime di Edilizia libera, ovvero l’installazione senza dover richiedere un titolo edilizio, le vetrate VePA devono essere temporanee, amovibili e totalmente trasparenti.-taglio2- Non devono configurare spazi stabilmente chiusi, ne creare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile. Secondo un emendamento al Salva Casa potranno essere installate: su balconi aggettanti, sulle logge rientranti all’interno dell’edificio o nei porticati. Il testo del Salva Casa modifica anche l’Art. 1, comma 1, lettera b) del TUE dpr 380/01, semplificando l’elenco dei documenti necessari per la dimostrazione dello Stato legittimo. Lo Stato legittimo di un immobile è indispensabile per concludere una compravendita, per accedere alle detrazioni fiscali e per realizzare interventi edilizi sulla stessa unità. Lo Stato Legittimo accerta che l’immobile sia in regola e non presenti abusi o difformità dal titolo edilizio. Grazie al Salva Casa lo Stato Legittimo di un immobile può essere dimostrato da: titolo abilitativo della costruzione, titolo abilitativo dell’ultimo intervento edilizio a patto che il Comune abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, titoli rilasciati dopo accertamento di conformità in sanatoria (art.36 e nuovo 36bis e dopo il pagamento della relativa sanzione), pagamento della sanzione a seconda della difformità rilevata, dall’avvenuta regolarizzazione delle varianti ante ’77 con pagamento della relativa oblazione (nuovo art. 34ter). Prima del Salva casa (prima del 19 maggio 2024) lo Stato legittimo era invece stabilito csia dal titolo che ne aveva previsto la costruzione, sia da quello che disciplina l’ultimo intervento edilizio. Tra le possibilità offerte dal Salva Casa per farsi riconoscere lo Stato Legittimo c’è anche la possibilità di pagare un’oblazione (sanzione) in base all’intervento eseguito. In definitiva, le novità introdotte dal Decreto Salva Casa in merito al mutamento di destinazione d’uso sono: è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso con e senza opere tra la stessa categoria funzionale. Sempre nel rispetto della norma Comunale (art.1-bis); è consentito il cambio di destinazione d’uso nelle zone A), B) e C) di cui all’art. 2 del D.M. 1444/1968 tra le categorie: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale.





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